Aggiornamenti & Fiscalità
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Patto fiscale 2025-26: al Nord e nei servizi metà degli interessati
La nuova edizione del concordato preventivo biennale guarda al Nord e al settore dei servizi: due aree in cui ricade circa metà dei 2,3 milioni di potenziali interessati. Tanti sono coloro che dovranno decidere se aderire o meno al nuovo concordato fiscale per il biennio 2025-26. Il termine per formalizzare la scelta è fissato al 30 settembre. Le nuove regole previste dal Dlgs 81/2025 escludono da quest’anno i forfettari. Metà delle aziende e degli autonomi interessati ha sede nelle regioni del Nord, con la Lombardia capofila, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Tra i soggetti Isa, gli autonomi e le imprese operanti nei servizi raccolgono poco più di metà degli interessati per il biennio 2025-26: circa 1,2 milioni su 2,3. Seguono il commercio e le professioni. I dati sulla prima tornata di adesione mostrano una diversa sensibilità delle imprese in base al voto di affidabilità fiscale: tra coloro che hanno ottenuto almeno 8 agli Isa, le adesioni sono state circa il 22%; tra chi ha ricevuto punteggi più bassi sono state intorno al 12%.
Volume dei redditi 2024 cruciale per valutare la nuova proposta
Nel valutare la convenienza del concordato preventivo biennale 2025-26, i contribuenti devono considerare molte variabili. Il Cpb non va visto solo come occasione di risparmio fiscale, ma anche come strumento per migliorare l’affidabilità fiscale e ridurre il rischio di controlli. La convenienza aumenta se il reddito del 2024 è stato anomalo o più basso del previsto, e si prevede una crescita nel biennio. L’incremento dell’attività, se non distorsivo, può rendere vantaggiosa l’adesione. Un altro fattore decisivo è l’introduzione di un “cap” ai maggiori redditi proposti, legato al punteggio Isa: chi ha un Isa da 8 in su riceve proposte più contenute (+10%, +15%, +25%). Questo sistema premia i contribuenti più affidabili, specialmente se partono da un reddito basso, generando proposte sostenibili, in particolare per il 2026.
Imu, acconto oggi alla cassa Più tempo per il prospetto 2025
Il decreto fiscale appena approvato dall’Esecutivo interviene anche sull’Imu ma non influisce sull’acconto che scade oggi. La nuova norma consente ai Comuni ritardatari di approvare entro il 15 settembre il prospetto ministeriale con le aliquote per l’annualità 2025. Come anticipato il rinvio non ha impatto sull’acconto Imu, in quanto il versamento è riferito alla situazione dell’immobile nel primo semestre, ma va calcolato applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. I proprietari di immobili devono perciò cercare le delibere sul sito ufficiale delle Finanze selezionando come ‘Anno delibera’ il 2024. Nulla vieta, comunque, di dare un’occhiata alle decisioni eventualmente già pubblicate per il 2025: nella (remota) ipotesi in cui le aliquote siano state ridotte, le si può già usare per l’acconto. Se il Comune non invia al Mef il prospetto ministeriale entro il prossimo 14 ottobre, per il 2025 si applicheranno le aliquote base dell’Imu, quasi sempre molto più basse di quelle fissate dalle amministrazioni.
Commercialisti, le scelte chiave per l’Ia
Ha un taglio pratico la seconda guida operativa di intelligenza artificiale redatta dalla Fondazione e dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Il manuale è tagliato su misura sulle esigenze del professionista e fa capire utilità, ma anche costi e cautele che il commercialista è chiamato a valutare nel passaggio alla digitalizzazione dei processi. Per decidere cosa è più adatto il metodo suggerito è quello di creare una matrice decisionale che metta in relazione le esigenze specifiche dello studio con le caratteristiche dei diversi strumenti Ia. Questa matrice dovrebbe considerare da un lato, le esigenze dello studio. E, dall’altro lato, le caratteristiche degli strumenti chiedendosi quali funzionalità offrono, se sono facili da usare, come gestiscono i dati e se sono compatibili con i sistemi esistenti. Il confronto tra i due aspetti aiuta a restringere il campo. Per i costi non esiste una soluzione valida per tutti. Occorre scegliere in base alle esigenze dello studio, al budget e alla frequenza con cui si prevede di utilizzare l’Ia.
Valute, nel quadro RV ultimo giro per gli adeguamenti di fine anno
Tra le principali novità del modello Redditi 2025 figura la rilevanza fiscale delle variazioni su crediti e debiti in valuta estera, in seguito all’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del Tuir (Dlgs 192/2024). Dal 2024, non è più necessario sterilizzare in dichiarazione gli adeguamenti contabili effettuati secondo OIC 26, eliminando così il doppio binario tra bilancio e fisco. Grazie a una norma transitoria, anche le poste in valuta già presenti al 31 dicembre 2023 vengono riallineate fiscalmente. Le variazioni registrate nel bilancio 2024 diventano quindi pienamente rilevanti ai fini fiscali, evitando ulteriori rettifiche. I righi RF28 e RF45 del modello Redditi sono stati aggiornati per gestire questi cambiamenti. Restano però incertezze sulla compilazione del quadro RV, che sembra essere stato reso facoltativo o superfluo. Tuttavia, molti ritengono utile compilarlo per documentare l’avvenuto riallineamento. Due le modalità suggerite: indicare solo il differenziale sterilizzato o anche l’adeguamento contabile del 2024.
Errori contabili, rilevanza fiscale ancora in bilico per le quantificazioni
Giugno è il mese delle scadenze dei versamenti a saldo e in acconto delle deleghe F24 da predisporre e trasmettere. È il momento di rivedere i conti e risolvere nodi interpretativi, come la rilevanza fiscale degli errori contabili. L’articolo 83 del Tuir, riformato, stabilisce che le correzioni assumono rilevanza fiscale nell’anno di rettifica, semplificando gli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 63/2025, ha esteso questa rilevanza anche agli errori di qualificazione e classificazione, ma resta incertezza sugli errori di quantificazione. Gli errori a favore del contribuente sono ammessi se conformi ai criteri OIC. Inoltre, la nuova norma riduce i rischi sanzionatori per infedeltà. Tuttavia, errori valutativi o puramente fiscali restano esclusi. Alcuni casi ancora controversi mostrano la necessità di chiarimenti. Resta centrale il bilancio come strumento di prova della correzione.
Ricerca, la certificazione dell’esperto salva il credito anche dopo il verbale
Nella sentenza n. 883/5/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che ha diritto all’agevolazione per ricerca e sviluppo la società che dia prova della novità del progetto prodotto mediante l’esibizione della certificazione resa da un professionista qualificato iscritto all’albo dei certificatori abilitati al rilascio di certificazioni presso la Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Accolto l’appello promosso da una software house in sede di impugnazione di un atto di recupero per indebito utilizzo di un credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. La Corte ha riconosciuto il requisito della novità nel software con parametri diversi dalla prassi.
Per la continuità dell’impresa in crisi serve un nucleo aziendale minimo
Con l’ordinanza n. 8365 dello scorso 30 marzo la Corte di cassazione nega che il concordato preventivo di una holding basato su un piano che si limiti a prevedere la dismissione ordinata delle partecipazioni e lo smantellamento progressivo della propria struttura, possa definirsi in continuità. Per i giudici di legittimità queste attività non costituiscono realizzazione dell’oggetto sociale di una holding di partecipazioni cosicché il piano deve qualificarsi liquidatorio, con tutte le conseguenze del caso, tra cui l’applicabilità del limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografari del 20% e l’obbligo di contribuzione della compagine sociale pari al 10% dell’attivo. La continuità presuppone che vadano preservati i beni che consentono di esercitare attività simili alle precedenti.
L’accordo sui debiti fa da scudo
La giurisprudenza di legittimità e di merito evidenziano che non è punibile il contribuente che avvia la transazione fiscale. Il contribuente che ristruttura i debiti con il fisco attraverso uno degli strumenti di regolazione delle crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è salvo, in quanto deve considerarsi sopravvenuta una causa di non punibilità. La Cassazione penale con l’ordinanza n. 44519 del 5 dicembre 2024 ha recepito anche in ambito di crisi d’impresa l’indirizzo favorevole al contribuente poiché i giudici di merito hanno sancito la non punibilità di chi ha adempiuto, stralciando, il suo debito fiscale. Il tribunale di Lecco (sentenza sul caso Prime Group Internazional), infatti, ha esteso la portata della decisione dei giudici di piazza Cavour. Le richiamate sentenze si sono occupate di due procedimenti penali avviati a carico degli amministratori di società per omessi versamenti di imposta.
Cessioni intraUe, la branch è candidata come debitrice Iva
Cessioni intracomunitarie verso l’Italia a rischio ‘dirottamento’ se c’è una stabile organizzazione del fornitore che collabora all’operazione: secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se i beni sono inviati direttamente dal fornitore al proprio cliente, l’acquisto intracomunitario non va imputato a quest’ultimo, bensì alla branch, che dovrà poi fatturare la cessione interna addebitando l’Iva. Questi gli effetti della lettura estensiva delle disposizioni dell’art. 192-bis della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) che l’Agenzia ha fornito in diverse occasioni. Una lettura che sembra però travalicare il contesto e le finalità di dette disposizioni, che riguardano esclusivamente l’individuazione del debitore dell’imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi imponibili effettuate nel territorio nazionale da un soggetto passivo non residente.
Ammessi i ritardi
La Cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 12672/2025, ha stabilito che in appello la parte resistente può costituirsi in giudizio e depositare le controdeduzioni anche oltre i 60 giorni dalla notifica, senza comportare inammissibilità delle stesse. Il caso analizzato riguardava una Srl in liquidazione che con tre differenti ricorsi impugnava un avviso di accertamento per il 2006 e sanzioni per il 2005 e il 2006. La Ctp di Milano accoglieva i ricorsi riuniti. La decisione veniva completamente ribaltata in appello. Dagli atti emergeva che il contribuente si era costituito in appello tardivamente in udienza, ovvero oltre il termine di 60 giorni. I giudici di secondo grado milanesi dichiaravano inammissibile la costituzione in giudizio del contribuente e accoglievano l’appello dell’ufficio finanziario. Il contribuente impugnava la sentenza denunciando una violazione del diritto di difesa e un errore in applicazione della legge.
Frodi, il prestanome ne risponde
In caso di dichiarazione fraudolenta, condannato anche l’amministratore anche se ‘testa di legno’: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 17283 dello scorso 8 maggio, che si è pronunciata sulla responsabilità penale dell’amministratore che in realtà sia solo un ‘prestanome’. I giudici di piazza Cavour richiamando alcuni precedenti in tema di omessa dichiarazione e frode fiscale, hanno inoltre chiarito che il legale rappresentante di una società che non abbia della stessa l’effettiva gestione non risponde del reato ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale, per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Fatture false, il fatto tenue salva
A seguito della riforma fiscale e della legge Cartabia trova applicazione retroattiva la non punibilità per particolare tenuità nel reato di utilizzo di fatture false. La tenuità si riconosce se il contribuente ha saldato il debito col fisco anche tramite rate, prima della fine del dibattimento di primo grado. La pena può essere dimezzata e si evitano le sanzioni accessorie. Tuttavia, la riforma non si applica se il credito non spettante emerge chiaramente dalle dichiarazioni fiscali: in questo caso la condanna resta. Tre sentenze della Cassazione (19675, 20068, 19868) hanno confermato l’applicabilità retroattiva delle nuove norme più favorevoli al reo. Per beneficiare dell’attenuante speciale, è fondamentale il pagamento integrale del debito (imposte, interessi e sanzioni). La distinzione tra credito “inesistente” (più grave) e “non spettante” (meno grave) resta centrale. I nuovi criteri favoriscono la riqualificazione giuridica dei fatti e permettono sconti di pena anche per reati commessi prima del 29 giugno 2024.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili
L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto.
L’articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Irap.
L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze.
L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo ‘1817’ e ‘1818’, come di seguito indicato:
- ‘1817’ denominato ‘IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
- ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.
I nuovi codici tributo, invece, sono:
- ‘1868’ denominato ‘IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
- ‘1869’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir
L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l’applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge.
L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due:
- ‘1865’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’;
- ‘1866’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’.
Il codice tributo ‘1865’ va riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna ‘importi a debito versati’ e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato ‘AAAA’. Il codice tributo ‘1866’ va invece inserito nella sezione ‘Regioni’ insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento.
Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo ‘1126’, denominato ‘Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007’, istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve
Il decreto legislativo n. 192/2024 all’articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Per l’affrancamento si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1867’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall’affrancamento straordinario delle riserve – art. 14 Dlgs n. 192/2024’.
Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali
A seguito di richiesta dell’Inps l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito una serie di causali contributo per il versamento dei contributi da destinare agli Enti Bilaterali convenzionati con l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale.
Le nuove causali contributo riguardano: l’Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro, l’Ente Bilaterale Paritetico, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private, l’Ente Bilaterale For.Italy Ciu, il Fondo di Assistenza sanitaria e 6EBIC.
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente alla Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito delle società nel loro Paese e soddisfino determinati requisiti, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1864’ denominato ‘Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – art. 68, comma 2-bis del Tuir’.
Calendario Fiscale
Le date importanti
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Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).