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Affitti calmierati e studenti Il piano casa diventa legge
Il Piano casa è legge. L’obiettivo è rendere disponibili 100 mila alloggi a prezzi accessibili nell’arco di 10 anni, attraverso tre strumenti. Primo, il recupero di 60 mila appartamenti delle case popolari che al momento non possono essere affittati perché necessitano di lavori di ristrutturazione. Secondo, la realizzazione di alloggi per la c.d. ‘fascia grigia’ da offrire anche con formule come il ‘rent to buy’. Terzo, incentivi e semplificazioni per gli operatori privati che accettino di destinare almeno il 70% degli alloggi realizzati all’edilizia convenzionata, con prezzi o canoni ridotti di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato. Il Governo stima investimenti complessivi per 10 miliardi di euro in 10 anni. Soddisfazione ha espresso il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Per il Pd si tratta di un ‘Piano beffa’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Il Piano casa è legge: mix di incentivi pubblici e privati per affrontare l’emergenza abitativa’ – pag. 2 e Italia Oggi: ‘Piano Casa, edilizia per i fragili’ – pag. 26)
L’uso di software a noleggio non pregiudica i beni connessi
Nel settore della logistica è diffusa un’errata interpretazione secondo la quale l’utilizzo di un software in modalità Saas per interconnettere un bene strumentale comporta la perdita dell’agevolazione prevista dalla Nuova Transizione 5.0. In realtà, la normativa distingue chiaramente tra l’esclusione dall’incentivo del costo del software Saas e la verifica dei requisiti tecnici del bene. L’interconnessione è soddisfatta se il bene scambia dati in modo automatico con i sistemi aziendali, indipendentemente dalla modalità di erogazione del software. Di conseguenza, un bene interconnesso tramite Saas può restare agevolabile, purché siano dimostrati tutti i requisiti tecnici richiesti. Il canone Saas, invece, non concorre alla determinazione della spesa agevolabile.
F24 da modificare a mano entro fine anno
Esodati Transizione 5.0. Chiusa la dichiarazione dei redditi, gli esodati da Transizione 5.0 sono chiamati a compilare il modello F24 a mano, modificando il codice tributo 7072, che viene generato automaticamente con la compilazione della sezione del codice credito T6 del quadro RU, con il corretto codice tributo 7079. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che non hanno potuto usufruire di Transizione 5.0 per mancanza di fondi. Il credito Transizione 5.0 riconosciuto agli esodati è utilizzabile in F24 solo entro il 31 dicembre 2026.
Prestazioni Forma.Temp sempre imponibili Iva
Sono imponibili ai fini Iva i servizi di formazione professionale finanziati da Forma.Temp. Non è applicabile l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n.20) Dpr 633/1972. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18301 chiarendo che la disposizione introdotta dalla legge 207/2024, in vigore dal 1°gennaio 2025, non rappresenta una novità, ma una conferma di un principio già desumibile dalla normativa nazionale e unionale. Superata, così, la tesi delle Entrate che avevano sostenuto l’esenzione ritenendo sufficiente l’accreditamento presso Forma-Temp. Secondo i giudici di piazza Cavour, tale accreditamento non equivale al riconoscimento da parte di una PA richiesto dalla disciplina di esenzione. L’esenzione Iva, infatti, si applica solo ai rapporti tra il soggetto che eroga la formazione e i lavoratori destinatari del servizio e non ai rapporti tra gli operatori economici coinvolti nel finanziamento dell’attività formativa.
Nella permuta Iva ora prevale il valore soggettivo versato
La legge n. 88/2026 che ha convertito il decreto legge n. 38/2026, ha corretto la disciplina introdotta dalla manovra 2026, riallineando la determinazione della base imponibile Iva nelle permute ai principi della normativa unionale. In particolare, viene confermato che la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti, mentre il criterio del costo assume un ruolo solo residuale, quando tale corrispettivo non sia determinabile. La modifica supera le criticità della disciplina precedente, che rischiava di contrastare con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di creare difficoltà applicative e distorsioni operative. Resta fermo che il costo rappresenta il limite minimo della base imponibile, un aspetto che potrebbe creare problemi nei casi in cui il corrispettivo concordato sia inferiore ai costi sostenuti.
Crediti 4.0, comunicazione finale al Gse entro fine luglio
Sull’iperammortamento 2026 arriva il via libera del Gse in merito al buon esito del caricamento dati. Si tratta di una impostazione differente rispetto al meccanismo del Piano Transizione 5.0, dove le comunicazioni del Gse riportavano l’importo del credito prenotato e la quota di risorse a favore del beneficiario, fornendo una sostanziale certezza sulla disponibilità dei fondi. Anche per il Tax credit 4.0 luglio rappresenta uno snodo cruciale per le imprese. Il 30 giugno si è chiusa la possibilità di completare gli investimenti agevolati. Ora, entro fine mese, le imprese sono chiamate ad inviare al Gse la comunicazione di avvenuto completamento dell’investimento. Per l’interconnessione, invece, non c’è scadenza esplicita a fine mese. Al 15 luglio le istanze per il Fondo Green Tour. Per accedere al bando le imprese devono presentare un piano minimo di spesa di 1 milione.
Tassa sui mini-pacchi, è addio
La Commissione europea ha chiarito che tutti i balzelli nazionali dovranno fermarsi, compresa, dunque, la tassa sui mini-pacchi extra Ue italiana. Questo avverrà una volta che la tassa di gestione dell’Unione inizierà ad applicarsi, ovvero entro il mese di novembre. In questo modo si eviteranno distorsioni nel mercato unico o il dirottamento delle importazioni verso altri Paesi membri con tariffa più agevole. La tassa di gestione che ha lo scopo di coprire i costi di sdoganamento e che, a differenza del dazio di 3 euro, applicato su ogni categoria merceologica, si applicherà alla spedizione a prescindere dal numero di pezzi in essa contenuti, dovrebbe essere pari a 2 euro per pacco a partire dal 1°novembre 2026.
Pex slegata da forme societarie
L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) ha emanato la norma di comportamento n. 238/2026 per fare chiarezza in merito alla disciplina sui conferimenti di azienda in società a responsabilità limitata già partecipate dal soggetto conferente. Il regime di neutralità fiscale e la possibilità di fruire della partecipation exemption (Pex) si rendono applicabili integralmente anche se l’azienda è conferita in una società a responsabilità limitata preesistente e già partecipata. Il requisito dell’anzianità di possesso e classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie devono essere valutati tenendo conto della storia dei beni aziendali conferiti, garantendo una totale e piena continuità fiscale. Il passaggio dalla neutralità fiscale alla cessione della partecipazione per fruire dell’esenzione non costituisce una pratica elusiva, ai sensi della norma anti-abuso, di cui all’art. 10-bis della legge 212/2000.
Superbonus a quota 190 mld
Ha superato i 190 miliardi di euro il conto di Superbonus e bonus facciate. Ad aggiornare la stima in commissione Finanze della Camera è stata la sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano. L’aggiornamento arriva dopo il recente sequestro, disposto dalla Guardia di Finanza di Siracusa, di crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro riconducibili a presunte frodi sul Superbonus. Il ministero dell’Economia ha confermato in commissione che i fenomeni fraudolenti sono oggetto di costante monitoraggio. Sul punto la sottosegretaria ha ricordato il rafforzamento dei controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione, l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate del potere di sospendere le operazioni sospette e il successivo blocco delle comunicazioni qualora i profili di rischio risultino confermati. La risposta ripercorre anche le modifiche introdotte sulla circolazione dei crediti fiscali.
L’autotutela è inefficace
Inefficace l’autotutela dei contribuenti in caso di accertamento: solo il 2,85% di quelle presentate ha portato all’annullamento dell’atto nel 2025 e solo l’1,17% ha determinato una rettifica della maggiore imposta accertata dall’ufficio. Di contro, cresce il numero di controlli eseguiti dall’Amministrazione finanziaria con esito negativo o con annullamento in autotutela, passati dal 9,5% del 2024 al 16,9% del 2025. Ad altissima efficacia, invece, i controlli formali dell’Agenzia delle Entrate, con in media solo il 6,2% degli atti annullati in autotutela. Sono i dati che emergono dal Rapporto di verifica dei risultati della gestione 2025 dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sugli effetti prodotti dalla presentazione di istanze di autotutela da parte dei contribuenti e quanto rilevato anche dalla Corte dei conti nel Rendiconto generale dello Stato 2025.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese - Legge di Bilancio 2026
Con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni derivanti dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese sui crediti, per i crediti del primo e del secondo stato di rischio di credito.
In particolare è stato chiesto se le svalutazioni, in relazione alle quali opera, ai fini della loro deducibilità, il differimento temporale, debbano essere assunte al lordo oppure al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono rilevate le predette svalutazioni conformemente all’applicazione del principio Ifrs 9.
L’Ifrs 9 ha introdotto significative modifiche al sistema di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, con l’adozione di un nuovo modello di impairment dei crediti basato sulle perdite attese, che impone di tener conto delle probabilità di insolvenza anche prima della reale manifestazione dell’evento. Questo metodo ha sostituito il precedente approccio basato sulle perdite sostenute. Le perdite attese vengono dunque imputate a conto economico in contropartita del fondo a copertura perdite, con una valutazione aggiornata a ogni data di bilancio.
Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 10 gennaio 2018, ha emanato le disposizioni di coordinamento delle norme che disciplinano la determinazione delle basi imponibili Ires e Irap con le modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari previste dall’Ifrs 9.
In particolare, l’art. 7 del decreto stabilisce, ai fini Ires, che alle riduzioni di valore dei crediti rilevate in bilancio in contropartita del fondo a copertura perdite si applicano, tra le altre, le disposizioni degli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir.
Analoga previsione di rilevanza fiscale è stabilita, ai fini Irap, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto Irap.
Per gli intermediari finanziari l’articolo 106, comma 3, del Tuir prevede la deducibilità integrale nell’esercizio delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Ma la stessa disposizione precisa anche un criterio decisivo: le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione onerosa devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
L’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 dispone, inoltre, che concorrono alla determinazione della base imponibile Irap degli intermediari finanziari le ‘rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti a bilancio a tale titolo’.
In deroga al regime di deducibilità integrale, tuttavia, la legge di Bilancio 2026 dispone un differimento per le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello Ifrs 9 relative ai crediti in stage 1 e 2: tali importi diventano deducibili in cinque esercizi, dall’anno di rilevazione ai quattro successivi.
Il comma 57 dell’art. 1, disciplina, altresì, il trattamento delle imposte anticipate collegate a questa disposizione, ovvero che i ‘commi 55, 56-bis, 56 bis.1 e 56-ter dell’articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119’.
Infine, il comma 58 dell’articolo 1 detta una regola specifica per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.
Tenuto conto delle modifiche normative intervenute, pertanto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi le svalutazioni dei crediti verso la clientela, derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese di cui all’Ifrs 9, per i crediti appartenenti ai stage 1 e 2, sono deducibili, ai fini Ires e Irap, in quote costanti (‘quinti’) nell’esercizio di rilevazione in bilancio e nei quattro successivi.
Le predette svalutazioni devono essere assunte ‘al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio’.
Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote
Al fine di fornire indicazioni volte ad agevolare un’uniformità di trattamento sul territorio nazionale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 giugno 2026, fornisce chiarimenti in merito all’istituto della cancellazione semplificata di ipoteca e della relativa disciplina.
Nelle prassi operative di vari Uffici dei registri immobiliari sono state riscontrate difformità che attengono i casi in cui la cancellazione semplificata riguarda l’estinzione di un’obbligazione creditizia relativa a un contratto di mutuo oggetto di frazionamento, senza che sia intervenuto accollo da parte dell’acquirente della quota immobiliare gravata da garanzia.
Ai sensi dell’articolo 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data; tale effetto cessa qualora l’iscrizione non sia rinnovata prima della scadenza del relativo termine. Inoltre, l’ipoteca si estingue per mancata rinnovazione entro il citato termine ventennale, per estinzione dell’obbligazione oppure mediante cancellazione dell’iscrizione.
Il decreto legge n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, ha introdotto nell’ordinamento una significativa semplificazione del procedimenti di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria.
Tale norma ha disposto che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da mutui e finanziamenti si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita. In tal caso, il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore dei registri immobiliari la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data; decorso tale termine, il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.
Con questo intervento il legislatore ha previsto una ipotesi alternativa a quella ordinaria ventennale, di perenzione legale dell’iscrizione ipotecaria che si realizza per effetto dell’estinzione dell’obbligazione. Quest’ultima, infatti, determina non solo l’estinzione dell’ipoteca sotto il profilo sostanziale, ma anche la cessazione della sua efficacia come iscrizione nei registri immobiliari.
Questo procedimento non richiede la redazione di una nota né la presentazione di un titolo formale e si conclude mediante annotazione della comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione; inoltre, la cancellazione semplificata non è assoggettata al pagamento di tributi.
La cancellazione semplificata su mutui oggetto di frazionamento
La legge finanziaria del 2008 ha disposto l’estensione del procedimento semplificato alle cancellazioni di ipoteca relative a mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’.
Il frazionamento di mutuo consente la suddivisione del finanziamento e della correlata garanzia ipotecaria in una pluralità di quote autonome, ciascuna riferita a una specifica porzione immobiliare catastalmente identificata. La fattispecie si colloca nell’ambito dei mutui concessi nel settore edile, dove al fine di una più agevole commercializzazione delle unità immobiliari, si procede al frazionamento del finanziamento e della relativa garanzia gravante sul complesso immobiliare. Questo comporta che ciascuna unità immobiliare risulta gravata da una quota autonoma del debito e dalla corrispondente frazione della garanzia ipotecaria.
La suddivisione del finanziamento in quote e, di conseguenza, il frazionamento dell’ipoteca a garanzia, comporta la configurazione di una pluralità di posizioni giuridiche distinte, con conseguente autonomia delle singole quote di garanzia. Quando questo si verifica, si estingue anche la relativa quota di ipoteca.
Secondo alcuni Uffici, l’articolo 40-bis, comma 1, del TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è soddisfatto.
Il riferimento normativo ai mutui ‘stipulati o accollati a seguito di frazionamento’ circoscriverebbe l’ambito applicativo della cancellazione semplificata alle sole ipotesi in cui, nel caso di frazionamento, si configuri anche una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio per effetto dell’accollo.
Per risolvere la questione interpretativa occorre verificare se il legislatore abbia inteso subordinare l’applicabilità della procedura, nei casi di frazionamento del mutuo originario, alla presenza dell’accollo ovvero se tale riferimento debba essere diversamente interpretato.
In altre parole, occorre stabilire se nel campo di applicazione della cancellazione semplificata possano rientrare anche i mutui frazionati ma non accollati, considerato che nella prassi, il frazionamento può non essere accompagnato da accollo.
La questione può essere risolta mediante una lettura coordinata e teleologica della disciplina in esame, che tenga conto del profilo strutturale del frazionamento, della portata dell’art. 40-bis TUB e della funzione dell’istituto della cancellazione semplificata.
La suddivisione del mutuo di cui all’articolo 39 TUB e il correlato frazionamento dell’ipoteca comportano la trasformazione del rapporto originario in una pluralità di distinti rapporti. Ciascuna quota di finanziamento, infatti, viene correlata ad una specifica porzione immobiliare ed assume una propria autonoma configurazione, cui corrisponde una distinta frazione di garanzia ipotecaria, il cui grado ipotecario coincide con quello dell’ipoteca originaria.
Inoltre, l’articolo 40-bis TUB individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario. Di conseguenza, quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è pienamente soddisfatto.
Il riferimento legislativo ai mutui ‘accollati a seguito di frazionamento’ va letto in senso estensivo e non restrittivo. Il legislatore non ha voluto limitare la procedura ai casi di accollo, ma chiarire che la cancellazione semplificata è possibile anche quando il soggetto che estingue il debito non coincide con il debitore originario perché è intervenuto un accollo. In sostanza, il riferimento all’accollo non rappresenta una condizione ma ha la funzione di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, includendo anche ipotesi in cui sia cambiato il debitore.
L’accollo comporta, infatti, esclusivamente la modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio e ‘non incide sul presupposto oggettivo dell’estinzione del debito: ne consegue che l’inclusione espressa di tale fattispecie non può essere intesa quale indice di esclusione delle ipotesi diverse, ma deve essere letta, in una ratio estensiva perseguita dal legislatore, quale conferma dell’operatività della procedura sui mutui frazionati anche in presenza di modificazioni soggettive del rapporto’.
Una diversa interpretazione contrasterebbe con la finalità dell’istituto che è quella di semplificare le formalità ipotecarie e di favorire la circolazione dei beni immobili.
Sotto altro profilo la risoluzione precisa che la cancellazione di quota di ipoteca frazionata è ben diversa dalla fattispecie della c.d. restrizione di beni. Nella restrizione il debito resta unico e viene semplicemente liberata dall’ipoteca una parte degli immobili originariamente vincolati; di conseguenza, non si verifica l’estinzione dell’obbligazione, presupposto necessario per la cancellazione semplificata dell’ipoteca.
In conclusione, la cancellazione semplificata si applica anche quando una quota di mutuo frazionato viene estinta senza che vi sia stato un accollo. L’elemento determinante è l’avvenuta estinzione del debito garantito, mentre la presenza o meno di una modifica soggettiva del debitore non assume rilievo ai fini dell’applicazione della procedura.
Con specifico riguardo al contenuto delle comunicazioni relative all’estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con il Provvedimento del 29 gennaio 2008 precisando che le comunicazioni di estinzione relative a quote di mutuo frazionate devono indicare con chiarezza sia la quota di finanziamento estinta sia gli immobili interessati, con i relativi dati identificativi e catastali. Le stesse regole valgono non solo per i mutui frazionati e accollati, ma anche per quelli frazionati e non accollati, utilizzando l’apposito codice previsto per la cancellazione della quota di ipoteca frazionata.
Calendario Fiscale
Le date importanti
01 Lug 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2026 (83)
1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
9) Versamento imposta sugli intrattenimenti
10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
83)
20 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
14) IVA: versamento del saldo 2025
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
30 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVA: versamento del saldo 2025
13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
31 Lug 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
