Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
Cuzzilla: ‘Troppe tasse sul ceto medio, il 45% taglia i consumi’
Il secondo rapporto di Cida realizzato in collaborazione con il Censis evidenzia che il ceto medio fatica. Escluso dal welfare perché troppo ricco, viene tartassato dal fisco. Stefano Cuzzilla, riconfermato ieri in sella alla Cida, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, si chiede per quanto tempo il ceto medio potrà sopportare ancora. La fotografia dice che due italiani su tre si sentono ceto medio, ma più della metà teme che i propri figli staranno peggio. Più di otto su dieci non vedono riconosciuto il valore delle proprie competenze nel reddito e oltre il 70% chiede meno tasse sui redditi lordi. Negli ultimi anni oltre la metà degli italiani che rappresentano l’ossatura del Paese ha visto il proprio reddito fermo, mentre più di uno su quattro lo ha visto scendere. Solo il 20% ha dichiarato un miglioramento. Anche i consumi riflettono questo stato: il 45% li ha già ridotti, e la maggioranza teme ulteriori tagli nel prossimo futuro. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Il ceto medio è in bilico e chiede meno tasse’ – pag. 28)
Partecipazione dei lavoratori legata ai contratti collettivi
Attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili dell’impresa. Intende attuare l’art. 46 della Costituzione, una norma all’epoca molto discussa, che portò ad affermare il principio della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, rinviando però a una legge ordinaria la determinazione dei modi e dei limiti di tale collaborazione. Una legge ordinaria che nasce su iniziativa della Cisl. L’iter parlamentare ha apportato significative modifiche all’originario Ddl di iniziativa popolare. Si è parlato, infatti, di un testo ‘depotenziato’. La legge distingue 4 forme di partecipazione dei lavoratori: gestionale, economico/finanziaria, organizzativa e consultiva. Segue una logica volontaristica e, in quest’ottica, il vero motore delle iniziative sarà rappresentato dalla contrattazione collettiva, a cui viene demandata l’applicazione delle disposizioni contenute nella nuova legge.
Utili distribuiti tassati al 5% fino a 5 mila euro
La legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili dell’impresa si limita a rafforzare strumenti già presenti nell’ordinamento. La distribuzione di utili ai lavoratori è stata infatti agevolata fiscalmente con la manovra del 2016 che ha previsto un’imposta sostitutiva oggi del 5%. Il tetto dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva viene innalzato da 3mila a 5mila euro, ma solo per il 2025. Due le condizioni previste per la nuova agevolazione: la quota di utili distribuita al lavoratore non deve essere inferiore al 10% degli utili complessivi; la distribuzione di utili deve essere fatta in esecuzione di contratti collettivi, aziendali o territoriali, sottoscritti da soggetti dotati del consueto requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. Per beneficiare dell’agevolazione fiscale il dipendente, nell’anno precedente, deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80 mila euro.
Le opere d’arte vendute da terzi viaggiano ancora con Iva al 22%
Resta soggetta all’Iva al 22% la cessione di oggetti d’arte da parte di soggetti diversi dall’autore, eredi e legatari. Nessuna possibilità per il mercato dell’arte di accedere all’aliquota Iva ridotta del 10% che si attiene ad una norma interna chiaramente svantaggiosa per gli operatori del settore e, dal 1°gennaio, in contrasto con la direttiva Iva. Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 140/2025 anche se il legislatore, nei prossimi giorni, dovrebbe provvedere alla trasposizione della direttiva unionale con un provvedimento normativo. L’applicazione dell’Iva agevolata al 10% resta limitata alle cessioni effettuate dagli autori. Come anticipato non beneficiano dell’Iva ridotta le cessioni domestiche di oggetti d’arte, effettuate da soggetti diversi dall’autore. Da attuare il principio della delega fiscale relativo al taglio di aliquota. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Foto artistiche, l’Iva è al 22%’ – pag. 27)
Indagini finanziarie, scorporo dell’Iva dall’importo accertato
Con la sentenza 122/2/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha stabilito che la ricostruzione effettuata mediante le indagini bancarie, da cui emerge un occultamento di materia imponibile, deve tenere conto che gli importi, così come determinati dal Fisco, sono comprensivi dell’Iva. Conseguentemente, l’ammontare dei ricavi ricostruiti dalle Entrate in sede di accertamento ai fini reddituali deve considerarsi comprensivo dell’Iva, che deve quindi essere scorporata e non aggiunta rispetto all’importo ritenuto evaso. La sentenza recepisce i principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia Ue sulla determinazione della base imponibile qualora i soggetti passivi abbiano fraudolentemente occultato un’operazione.
Gelati e pasticcini in caserma con l’Iva
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9391 del 2025, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che dolci e gelati non sono utili alla difesa militare comune. Il loro consumo in caserma, pur garantendo il benessere psico-fisico della truppa, non integra le caratteristiche per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell’art. 72, comma 3, n. 2 del Dpr n. 633/1972. L’Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società per gli anni 2008-2011 per l’attività di vendita di gelati e pasticceria all’interno di una base militare e indirizzata nei confronti del personale militare e/o civile.
Riforma fiscale Usa attacca la Ue
La Camera dei Rappresentanti ha approvato il maxi-disegno di legge fiscale che prevede una nuova tassa per colpire i Paesi che applicano la digital tax. Si tratta della legge voluta da Trump per punire l’Europa, Italia inclusa, per la web tax. La misura prevede una sovrattassa progressiva dal 5% al 20% su interessi, dividendi, royalty e altri flussi di reddito, anche se coperti da trattati internazionali. La norma ha conseguenze potenzialmente pesanti per investitori, fondi pensione, holding e aziende italiane con attività negli Stati Uniti. Rischiano di pagare molto di più, anche in presenza di accordi bilaterali già in vigore, come quello tra Italia e Usa.
Proroga, contributi fuori
Nessuna proroga per i termini di versamento dei contributi previdenziali la cui scadenza era prevista per il 16 maggio, il giorno del blackout del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento dei contributi, tra cui la prima rata dei ‘flussi Inps’ 2025 dovuti da artigiani e commercianti oltre tutti quelli legati alla previdenza dei dipendenti, non potrà quindi fruire dello slittamento dei termini di versamento al 30 maggio concesso per saldare imposte e tasse in scadenza lo scorso 16 del mese. Secondo Italia Oggi la normativa che consente la proroga di 10 giorni dei versamenti in caso di disservizi dell’Amministrazione finanziaria non contempla anche i contributi previdenziali il cui saldo resta legato alla scadenza ordinaria del 16 maggio. Inoltre i disservizi non avrebbero interessato anche il ‘desktop telematico’, lo strumento per la trasmissione degli F24 dell’Agenzia delle Entrate. Serve un intervento del legislatore o del Mef per far rientrare i contributi nello slittamento al 30 maggio.
Società cancellate, prima sull’ente, poi sui soci
Per i debiti fiscali delle società cancellate l’Agenzia delle Entrate deve agire prima sull’Ente e poi sui soci. Con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono l’iter per la responsabilità tributaria dei soci di società estinte. I soci subentrano nel processo tributario pendente contro la società, ma la loro responsabilità patrimoniale personale, limitata a quanto riscosso dalla liquidazione, esige un nuovo e autonomo atto di accertamento da parte del Fisco. Spetterà all’Agenzia, in questa distinta sede, provare l’effettiva percezione di attivi da parte dei soci. Questa pronuncia è di rilievo per professionisti e contribuenti, poiché definisce con precisione le azioni dell’Agenzia e le garanzie difensive dei soci, risolvendo precedenti incertezze.
Uno status per le small mid cap
Lo scorso 21 maggio la Commissione europea ha evidenziato la strategia per il mercato unico che è volta anche ad eliminare gli ostacoli agli scambi all’interno dell’Unione. Bruxelles intende riconoscere ufficialmente una nuova categoria dimensionale d’impresa: si tratta della ‘piccola impresa a media capitalizzazione’ o small mid cap (con più di 250 dipendenti e meno di 750) a cui verranno estese misure di sostegno, di sburocratizzazione e di alleggerimento normativo, con particolare riguardo alla semplificazione del prospetto informativo necessario per l’ammissione alla quotazione nei mercati finanziari. E non basta perché la Commissione intende anche favorire la riduzione dei costi amministrativi complessivi delle small mid cap del 25-35%, nonché la loro crescita e espansione sui mercati interni e internazionali.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Novità in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione in merito alle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025, concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.
In materia di redditi di lavoro dipendente il documento di prassi amministrativa illustra, altresì, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024 che ne ha rivisto la disciplina.
Misure concernenti l’Irpef (legge di Bilancio 2025)
I commi 2 e 3 della manovra 2025 prevedono, a regime, la riduzione da 4 a 3 delle aliquote e degli scaglioni di reddito, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo.
In particolare, a regime sono previste le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
- 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
- 43% per i redditi che superano 50 mila euro.
Previsto, sempre a regime, l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15 mila euro.
La modifica conferma, pertanto, l’ampliamento fino a 8.500 euro dell’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
Ai commi 4 e seguenti della legge di Bilancio 2025 si introduce, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti. In particolare, il comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 20 mila euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Il sesto comma riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20 mila euro ma non superiore a 40 mila euro. Tale detrazione è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20 mila euro ma non a 32 mila euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32 mila euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia di 40 mila euro.
Il comma 7 dispone che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica tali benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore. Laddove per ragioni tecniche non sia possibile riconoscere le somme, o applicare la detrazione, i benefici saranno erogati nelle successive mensilità o in sede di conguaglio.
I sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le verifiche di spettanza dei benefici in parola e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferite alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore con la Certificazione unica.
Qualora il lavoratore svolga più attività di lavoro dipendente con datori diversi, in periodi differenti dell’anno, lo stesso può comunicare al datore di lavoro che eroga la somma o che opera la detrazione, le informazioni relative ai redditi rivenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento, al fine di verificare la spettanza e la correttezza dell’importo da corrispondere nella busta paga, consegnando le CU al nuovo datore di lavoro.
La circolare fa presente, inoltre, che nel caso in cui il lavoratore abbia contemporaneamente più contratti di lavoro dipendente in regime di part-time, le agevolazioni devono essere attribuite da un solo sostituto d’imposta.
Modifiche alle detrazioni per familiari a carico
Il comma 11 della manovra 2025 apporta modifiche in materia di detrazioni per carichi di famiglia. Dispone, infatti, che la detrazione in commento sia riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
Rispetto alla disciplina previgente la legge di Bilancio 2025, pertanto, introduce un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
La manovra, inoltre, estende il riconoscimento della detrazione anche ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.
Il citato comma 11 limita, inoltre, ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione prevista per gli altri familiari conviventi, con la conseguenza che dallo scorso 1°gennaio la modifica normativa ha circoscritto il riconoscimento della detrazione ai soli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi come, ad esempio, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i discendenti dei figli.
Le misure di welfare, previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’articolo 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Per quanto riguarda i figli la circolare precisa che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale.
Il comma 11 inserisce, infine, nell’articolo 12 del Tuir, il comma 2-bis, il quale prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro della Ue o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Misure concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente (decreto delegato e legge di Bilancio 2025)
La circolare illustra le modifiche apportate dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 192/2024 ( decreto delegato) alle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito. Si tratta, in sostanza, di una revisione e semplificazione delle norme contenute nel Tuir in materia di deducibilità dei contributi a fondi di assistenza sanitaria integrativa; esclusione dal reddito dei contributi e premi versati a enti e casse con finalità assistenziali; criteri di valutazione dei fringe benefit. Le novità si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1°gennaio 2025, in coerenza con il principio di cassa allargato.
Il documento di prassi amministrativa commenta, altresì, le misure concernenti la tassazione di redditi di lavoro dipendente apportate dalla manovra 2025 in materia di: premi erogati agli atleti che vinceranno le medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina; compensi straordinari nel comparto sanitario; premi di produttività; welfare aziendale; detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni di festa per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere; detassazione delle mance percepite dal personale del settore ricettivo; compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche.
Il decreto delegato ha modificato l’art. 10 del Tuir in materia di deducibilità ai fini Irpef dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN. Parimenti è stato oggetto di modifica la norma che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
Il documento di prassi specifica che i fondi, gli enti o le casse verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operano secondo il principio di mutualità e di solidarietà tra gli iscritti.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 le disposizioni in commento si applicano al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico. Analogamente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso.
Sul regime di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la circolare evidenzia che il decreto delegato ne ha esteso l’ambito applicativo ai familiari indicati all’art. 12 del Tuir ovvero al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli e agli ascendenti conviventi del lavoratore, che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico.
Il decreto delegato ha modificato il criterio di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, stabilendo che il suddetto valore sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
In sintesi, in materia di beni e servizi prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti sono previsti unicamente due criteri di determinazione del valore del fringe benefit, in ordine graduato tra loro, vale a dire il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, il costo sostenuto per la sua produzione.
La legge di Bilancio 2025 stabilisce che i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte e che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente.
Sempre la manovra 2025 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali con aliquota agevolata pari al 5% sui compensi per il lavoro straordinario del comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, prestato dagli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). L’imposta sostitutiva deve essere applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato di cui all’art. 51, comma 1, ultimo periodo, del Tuir.
Il comma 385 della legge di Bilancio 2025 estende ai premi e alle somme erogati negli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 la riduzione temporanea da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali – concernenti alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa – prevista dalla legge di stabilità 2016.
La novella normativa ripropone la riduzione già prevista per i periodi d’imposta 2024 e 2023 e, dunque, possono essere considerate valide le istruzioni fornite con le circolari n. 5/E/2024, n. 23/E/2023, n. 5/E/2018 e n. 28/E/2016.
La legge di Bilancio 2025 contiene due diverse misure di welfare aziendale. I commi da 386 a 389 introducono un regime temporaneo di non concorrenza al reddito ai fini delle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, mentre i commi 390 e 391 prevedono, limitatamente agli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (c.d. fringe benefit).
I commi da 386 a 389 dispongono la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione e nel limite complessivo di 5 mila euro annui, delle somme erogate dai datori di lavoro, o da questi rimborsate ai medesimi lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori, a condizione che questi ultimi non percepiscano un reddito da lavoro dipendente superiore a un determinato limite, abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 Km da quello di precedente residenza.
Il comma 390 prevede, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, che non concorrono a determinare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente dal datore di lavoro;
- le somme erogate o rimborsate al lavoratore dipendente dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico.
Il comma 391 stabilisce, infine, che l’aumento del limite di non concorrenza al reddito a 2.000 euro è riconosciuto se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale di ciascun figlio a carico.
Per sostenere il settore turistico la manovra 2025 riconosce a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo speciale in parola è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, sopra indicati, a condizione che nel periodo d’imposta 2024 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro.
Cambia, poi, il regime di tassazione sostitutiva delle somme rilasciate a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (c.d. mance). Viene previsto un innalzamento dal 25 al 30% dell’ammontare massimo delle mance percepite dal lavoratore da assoggettare a tassazione sostitutiva. Una seconda modifica prevede poi l’estensione dell’ambito soggettivo della tassazione sostitutiva ai lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo di 75 mila euro, in luogo dei precedenti 50 mila.
L’ultima modifica della legge di Bilancio introduce novità sul regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive. Si chiarisce che tali emolumenti rientrano tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui agli articoli 50 e 52 del Tuir. I compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini Irpef, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti indicati, i compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15 mila euro.
Cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets -DTA) - Art. 44-bis Dl n.34/2019
Con la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA).
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’art. 44-bis del decreto legge n. 34/2019 stabilisce in primis che questi crediti d’imposta non sono produttivi di interessi e che possono essere utilizzati in compensazione ovvero possono essere ceduti o, ancora, chiesti a rimborso. La cessione avviene secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.
La cessione dei crediti in parola deve risultare ‘da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio’. L’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente. Il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può solo utilizzarlo in compensazione tramite mod. F24.
Se i crediti sono ceduti a una o più società o enti dello stesso gruppo, la procedura è più semplice perché è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti, senza bisogno di formalità notarili.
L’Agenzia delle Entrate fa inoltre presente che ai fini della comunicazione della cessione dei crediti d’imposta in parola, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. La comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili. L’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di controllare la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Tuttavia, è estranea al rapporto di natura civilistica tra le parti e non interviene in ambito contrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.
In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta in esame l’Agenzia rinvia alle indicazioni fornite con le circolari n. 37/E/2012 e n. 17/E/2014, in relazione ai crediti risultanti dall’applicazione della disciplina di trasformazione delle imposte anticipate, dettate dall’art. 2, commi da 55 a 58, del decreto legge n. 225/2010.
Al riguardo, si precisa che, a differenza di quanto previsto dalla disciplina di trasformazione delle imposte anticipate da ultimo citata, l’art. 44-bis del decreto legge n. 34/2019 non richiede che il corrispettivo derivante dalla cessione del credito d’imposta risultante dalla trasformazione non debba essere inferiore al valore nominale del credito stesso.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte delle nuove imprese giovanili agricole
La legge n. 36/2024 all’articolo 4 ha disposto che i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa nel settore agricolo hanno la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.
Per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 28 aprile 2025, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘4083’ denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili – Acconto I rata;
- ‘4084’ denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili – Acconto II rata o acconto in unica soluzione;
- ‘4085’ denominato Imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili – Saldo;
- ‘4086’ denominato Imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili – Acconto I rata;
- ‘4087’ denominato Imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili – Acconto II rata o acconto in unica soluzione;
- ‘4088’ denominato Imposta sostitutiva dell’Ires, delle relative addizionali e dell’Irap in relazione al regime agevolato delle imprese agricole giovanili – Saldo.
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta relativo agli investimenti in start-up innovative e in pmi innovative
Con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per fruire, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo agli investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese (PMI) innovative.
L’articolo 2 della legge n. 162/2024 ha disposto che qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza, è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘7076’ denominato ‘Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024 n. 162’.
Calendario Fiscale
Le date importanti
02 Mag 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mag 2025 (47)
1) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
2) Versamento imposta sugli intrattenimenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
5) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
42) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
46) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).