Aggiornamenti & Fiscalità
Rassegna Fiscale
Le ultime notizie del giorno
L’Italia cresce di più, Pil allo 0,2% Meloni: il Paese oltre le aspettative
Ieri l’Istat ha diffuso i dati sulla crescita economica e gli occupati di giugno che sono migliori delle previsioni. Il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre dell’anno e +1% su base annuale con il +0,8% di crescita acquisita per il 2026. Numeri che spingono l’Istat a rivedere al rialzo di due decimali la crescita acquisita per l’anno 2026, da 0,6 a 0,8%. Lo riconosce il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: ‘Nonostante il contesto internazionale negativo l’economia cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica’. Esulta anche la premier Giorgia Meloni: ‘Ancora una volta l’Italia fa meglio delle previsioni’. Bene i servizi, dice l’Istat, ma si registrano ancora flessioni per il valore aggiunto dell’agricoltura e dell’industria con la domanda estera che fornisce un apporto negativo. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Pil oltre le attese (+0,2%), la crescita di quest’anno punta verso quota +1%’ – pag. 2)
Aiuti di Stato con più margine per i servizi sociali e sanitari
Lo scorso 27 luglio la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sulle ‘misure di aiuto di Stato per il sostegno sociale e gli investimenti sociali’ per chiarire quando i sostegni pubblici rientrano nella disciplina degli aiuti di Stato. In Italia il tema è diventato centrale con la Comfort letter del 2025, che ha confermato la compatibilità delle agevolazioni fiscali del Terzo settore. Il criterio fondamentale resta distinguere tra attività economiche e non economiche: solo le prime sono soggette alle regole sugli aiuti di Stato. Per le attività di interesse sociale trovano applicazione il regime de minimis e i principi della sentenza Altmark, che in presenza di specifici requisiti escludono la qualificazione di aiuti di Stato. Inoltre, la Decisione SIEG del 2025 ha ampliato le esenzioni dall’obbligo di notifica, soprattutto per i servizi sanitari e sociali. Resta la necessità di un’applicazione più uniforme della disciplina sul territorio nazionale.
Gruppi e deducibilità, si guarda al costo
Con l’ordinanza n. 24249, depositata ieri, la Corte di cassazione ha precisato che nel consolidato fiscale nazionale la deduzione degli interessi passivi presuppone l’effettiva esistenza del costo in capo alla singola società che lo espone; pertanto, se gli interessi sono contabilizzati su un credito inesistente o estinto, essi sono indeducibili, e ciò non viene meno per il fatto che sia stato rilevato il corrispondente ricavo da un’altra società del gruppo. Secondo i giudici di legittimità il consolidato fiscale non trasforma il gruppo in un autonomo soggetto d’imposta e non comporta, in via generale, deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito di ciascuna società partecipante. Nel consolidato, ciascuna società deve determinare il proprio reddito secondo le regole del Tuir e solo dopo, i risultati confluiscono nella somma algebrica del reddito di gruppo.
Scontrini digitali, software doc
Dopo la Camera, anche l’aula del Senato, ieri, ha approvato i pareri con le indicazioni per modificare il decreto legislativo Omnibus che contiene le modifiche al nuovo Testo unico Iva. Al Governo si chiede di prevedere che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate vengano definite le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio di soluzioni software in uniformità operativa e coerente con le specifiche tecniche già stabilite per le soluzioni hardware. In particolare, i produttori software dovranno assicurare la libera disponibilità delle soluzioni mediante fornitura diretta in regime di libera concorrenza agli utenti che ne fanno richiesta, garantendo con continuità i necessari aggiornamenti. I servizi di assistenza e manutenzione dovranno essere prestati attraverso laboratori abilitati dall’Agenzia delle Entrate.
Antifrode, Italia pioniera dell’IA
Solo l’Italia e altri due Paesi membri della Ue hanno integrato l’intelligenza artificiale nella propria strategia nazionale di contrasto alle frodi che ledono il bilancio della Ue. Secondo la 37a relazione annuale della Commissione europea sulla tutela degli interessi finanziari della Ue, insieme a Repubblica Ceca e Portogallo l’Italia è l’unico Paese ad aver inserito l’IA in modo strutturale nella strategia nazionale antifrode, mentre 21 dei 27 Paesi membri dichiarano di non utilizzare ancora strumenti di intelligenza artificiale nelle attività di prevenzione e individuazione delle frodi. La relazione evidenzia che l’intelligenza artificiale viene impiegata soprattutto per individuare anomalie e per l’analisi predittiva del rischio, nell’ambito delle attività di prevenzione e individuazione delle irregolarità.
Prove di ravvedimento super
Lavori in corso per incentivare l’adesione di imprese e partite Iva al concordato preventivo biennale 2026-2027. Nel decreto Omnibus i parlamentari hanno chiesto all’Esecutivo di modificare il testo con correzioni mirate che vadano nella direzione di consentire a chi rinnova un ravvedimento speciale limitato alla sola annualità 2023 di fruire di ulteriori benefici come la possibilità di ricorrere a pagamenti a rate per i versamenti degli importi dovuti a titolo di saldo e acconto senza il pagamento di interessi o come l’innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità e l’anticipo dei termini di decadenza per gli accertamenti. Ieri, il presidente della commissione Finanze, Massimo Garavaglia ha presentato un disegno di legge che avrà il compito di riproporre all’agenda del governo tutto quello che in materia di fisco è stato prodotto dal Parlamento nei mesi scorsi e che non ha trovato posto nei decreti legge.
Pex, requisiti rigorosi
Con la sentenza n. 1434 dello scorso 9 aprile la Commissione di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha sostenuto che in materia di regime Pex, nelle ipotesi di operazioni infragruppo, il requisito della residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c) del Tuir, deve sussistere sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Nel caso analizzato una società aveva presentato un’istanza di rimborso per ottenere la restituzione dell’Ires versata in relazione alla plusvalenza generata dalla distribuzione del residuo attivo, in sede di liquidazione, di una società di diritto cinese. Secondo i giudici meneghini la società non ha dimostrato la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. c) del Tuir.
Concordato, un piano di ferro
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 22960 dello scorso 9 luglio, rafforza il perimetro del controllo giudiziale sul concordato in continuità. Secondo i giudici di legittimità la continuità aziendale non può essere affidata a una dichiarazione programmatica o a un’etichetta applicata alla proposta. Deve emergere, sin dalla fase di ammissibilità del concordato preventivo, come un progetto giuridicamente sostenibile, economicamente coerente e costruito su valori verificabili. Per la Corte il Tribunale non può fermarsi alla ritualità formale della domanda, alla presenza dei documenti richiesti o alla correttezza esteriore della proposta. Il controllo deve estendersi al contenuto del piano e della documentazione allegata, verificando anche che il progetto non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali.
Con la composizione addio agli accessori della cartella
L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato non rende illegittima la cartella di pagamento, ma vieta al Fisco di riscuoterne individualmente gli accessori ricompresi nel piano. Lo afferma la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23318 del 15 luglio, in tema di rapporti tra procedura da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 e riscossione tributaria. Nel caso analizzato un contribuente impugnava una cartella Iva 2020, ricompresa in un accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Torre Annunziata nel marzo 2023. L’Agenzia sospendeva il ruolo per la quota capitale, ma pretendeva sanzioni e interessi, ritenuti estranei al piano. Accolto il ricorso in primo grado, la Cgt di II grado della Campania dava invece ragione all’ufficio. La Cassazione cassa con rinvio.
Novità Fiscali
Le ultime notizie del giorno
Decreti di espropriazione per pubblica utilità - Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalità procedurali e ai presupposti documentali concernenti le formalità nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione.
Il quesito sottoposto chiedeva se il decreto di esproprio debba essere subito trascritto dopo la sua emanazione o se la relativa formalità vada eseguita successivamente alla notificazione del provvedimento agli interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione.
Il quadro normativo di riferimento e la pubblicità immobiliare del decreto di esproprio
In base all’attuale assetto normativo, il decreto di esproprio può intervenire nell’ambito di una procedura ‘ordinaria’ o di un procedimento ‘accelerato’. Nel procedimento ordinario, il decreto di esproprio precede l’immissione in possesso del bene e il trasferimento della proprietà è subordinato alla successiva notifica e all’esecuzione del provvedimento. Nella procedura accelerata, invece, l’autorità espropriante viene immessa anticipatamente nel possesso del bene sulla base di un decreto motivato di occupazione d’urgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio avviene successivamente.
La risoluzione ricorda inoltre che la trascrizione del decreto nei registri immobiliari non ha funzione di opponibilità verso terzi, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità notizia.
L’acquisto del diritto di proprietà, infatti, avviene a titolo originario in forza del potere espropriativo esercitato dalla pubblica amministrazione. La trascrizione assume comunque un ruolo centrale nel procedimento, poiché da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità di espropriazione.
La pubblicità immobiliare nel procedimento ordinatorio di esproprio
L’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.U.Es.) dispone che il decreto di esproprio deve essere trascritto ‘senza indugio’ nei registri immobiliari. Sul punto le posizioni interpretative erano contrastanti in merito alla circostanza se tale adempimento dovesse essere eseguito immediatamente dopo l’emanazione del decreto o soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione.
L’attuale quadro normativo, secondo l’Agenzia, consente entrambe le soluzioni prospettate. Da una parte, infatti, il trasferimento del diritto è subordinato alla notificazione e all’esecuzione del decreto; dall’altra, le disposizioni del Testo unico sembrano delineare una sequenza composta da fasi distinte, ciascuna accompagnata da una specifica forma di pubblicità immobiliare.
In questa prospettiva, la immediata trascrizione del decreto di esproprio assolve alla funzione di rendere sin da subito conoscibile ai terzi l’esistenza del medesimo e della vicenda ablativa da esso instaurata, mentre la successiva annotazione è destinata a dare evidenza dell’avvenuta esecuzione del decreto con l’immissione in possesso.
Con riferimento a ciascuna delle due possibili opzioni interpretative, la risoluzione ritiene opportuno individuare quali siano le corrette modalità operative per l’esecuzione della relativa pubblicità immobiliare.
- Le modalità di esecuzione della doppia formalità
Nell’ipotesi in cui venga richiesta la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione, ai fini di una corretta pubblicità immobiliare è doveroso precisare che, oltre a risultare dal titolo, dovrà risultare soprattutto dalla relativa nota di trascrizione che il trasferimento del diritto espropriato è subordinato alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del T.U.Es.; pertanto, il richiedente dovrà darne espressa evidenza nella nota di trascrizione in conformità a quanto previsto dall’articolo 2659, secondo comma, del Codice civile.
Una volta effettuata l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere l’annotazione del relativo verbale. Proprio il verbale di immissione in possesso rappresenta il documento che il legislatore individua come titolo idoneo per il completamento della sequenza pubblicitaria avviata con la trascrizione del decreto.
La scelta legislativa di individuare nel verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dell’annotazione nei registri immobiliari, senza richiedere la produzione delle relate di notificazione, appare coerente con la funzione propria dell’annotazione, volta a dare pubblicità all’avvenuta esecuzione del decreto mediante l’atto che la documenta, e conferma che, nell’ambito della disciplina della pubblicità immobiliare, il solo verbale di immissione in possesso costituisce il titolo rilevante ai fini della formalità di annotazione.
In sostanza, gli adempimenti documentali ai fini della pubblicità immobiliare posti a carico dell’autorità espropriante risultano articolati nella richiesta di trascrizione del decreto di esproprio e nella successiva domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso. In tale contesto non è espressamente richiesta, ai fini dell’esecuzione delle citate formalità nei registri immobiliari, la produzione documentale comprovante l’avvenuta notifica del decreto di esproprio.
- Le modalità di esecuzione della formalità unica
In ogni caso può comunque verificarsi che l’autorità espropriante richieda la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione.
In questa ipotesi, in luogo della doppia formalità sopra descritta, verrà effettuata una sola formalità rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio già portato in esecuzione.
In tal caso, il titolo da presentare ai fini della pubblicità immobiliare resta il decreto di esproprio, ma alla richiesta deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure va prodotto il decreto recante l’annotazione della data in cui l’immissione in possesso è avvenuta.
Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva in quanto la stessa si è già verificata. Anche in tal caso non va allegata la documentazione attestante la notificazione del provvedimento o altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento.
La pubblicità immobiliare nel procedimento accelerato di esproprio
L’articolo 22-bis del T.U.Es. disciplina l’istituto dell’occupazione d’urgenza che consente all’autorità espropriante, in determinati presupposti di legge, di conseguire anticipatamente la disponibilità materiale dei beni da occupare. A tal fine viene emanato un decreto motivato di occupazione anticipata in cui sono individuati i beni da occupare e i relativi proprietari ed è determinata, in via provvisoria, l’indennità di espropriazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale provvedimento perde efficacia se il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine previsto per il compimento dell’espropriazione.
Tale decreto non costituisce titolo per l’esecuzione di formalità nei registri immobiliari, poiché non determina alcun trasferimento del diritto di proprietà né produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari.
Il trasferimento del diritto continua pertanto a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio che costituisce l’atto da presentare ai fini della trascrizione chiamato a contenere anche gli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d’urgenza quale autonomo titolo né di ulteriore documentazione attestante l’avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto.
Parimenti non appare necessario allegare le relate del procedimento di notificazione o altra documentazione comprovante il perfezionamento di tale adempimento.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 luglio 2026, ha istituito nuovi codici tributo che consentono il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero nell’ambito dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.
In particolare, nel campo Iva e dell’imposta sugli intrattenimenti, la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘7505’ denominato ‘Atto di recupero IVA e relativi interessi in capo al cessionario per decadenza agevolazione disabili – punto 31, parte II, tabella A, Dpr n. 633/1972;
- ‘6749’ denominato ‘Atto di recupero imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi – Dpr n. 640/1972 e Dlgs n. 60/1999’;
- ‘8959’ denominato ‘Sanzioni correlate al recupero imposta sugli intrattenimenti – Dpr n. 640/1972 e Dlgs n. 60/1999’.
In merito all’Iva il documento di prassi amministrativa specifica che il nuovo codice è stato istituito per recuperare l’imposta in capo al cessionario derivante dal differenziale tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di persone con disabilità.
Per il versamento di imposte, interessi e sanzioni, dovuti a seguito di atti di recupero riguardanti l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi effettuati tramite elicottero, la risoluzione istituisce due ulteriori codici tributo. Si tratta di:
- ‘3380’ denominato ‘Atto di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero – art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’;
- ‘8958’ denominato ‘Sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero – art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’.
Global minimum tax: istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento
Il decreto legislativo n. 209/2023 disciplina la global minimum tax prelevata, in Italia, attraverso l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale. Il decreto citato prevede che ogni impresa localizzata in Italia o che si tratti di una società trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti al fisco italiano la ‘comunicazione rilevante’ nei termini di legge. L’omessa presentazione della comunicazione in parola o il ritardo di presentazione in misura pari o superiore a tre mesi è punito con una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio di dati incompleti o errati la sanzione tributaria varia da 10 mila a 50 mila euro. In ogni caso le sanzioni amministrative pecuniarie non possono superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 23 luglio 2026, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘2735’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax’;
- ‘2736’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di notifica in regime Global minimum tax’;
- ‘2737’ denominato ‘Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax’.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Inquadramento e approfondimento degli istituti
Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza e analizza in dettaglio i singoli istituti. Particolare rilievo viene attribuito alle relazioni illustrative dei testi normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolare l’applicazione delle norme ai casi concreti.
Il documento di prassi amministrativa tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta lo scorso 15 aprile e chiusasi in data 20 maggio 2026.
L’esame della normativa vigente è condotto secondo una riclassificazione degli istituti in 4 macroaree tematiche, prescindendo dalla struttura formale del Codice. Tale operazione risponde all’esigenza di valorizzare l’evoluzione storica e funzionale della disciplina.
L’Agenzia concentra l’attenzione sulle novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare; prosegue illustrando gli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati e continua esaminando le novità introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L’analisi termina con l’approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Il paragrafo iniziale è dedicato all’evoluzione della normativa sulla crisi d’impresa, dalla disciplina del fallimento prevista dal Regio decreto 19 marzo 1942 n. 267 fino all’attuale Codice.
La circolare è articolata in 4 parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti, ciascuna introdotta da una specifica premessa:
PARTE I – I nuovi istituti del Codice;
PARTE II – Il sovraindebitamento;
PARTE III – Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;
PARTE IV – Liquidazione giudiziale e istituti residuali.
L’Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni.
La prima parte della circolare è dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi d’impresa. In primo piano troviamo le disposizioni generali del Titolo I, la composizione negoziata della crisi (Titolo II), le misure protettive, cautelari e premiali, le imprese sottosoglia, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le disposizioni relative ai gruppi di imprese.
La circolare debutta con l’analisi degli istituti che presentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare, passando successivamente alla trattazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, anche detti ‘non fallibili’, in passato esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento. Il documento di prassi prosegue con le novità concernenti gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L’ultima parte è dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Una parte importante è dedicata alla composizione negoziata della crisi, ovvero al percorso attraverso il quale l’imprenditore tenta di raggiungere una soluzione con i creditori attraverso l’ausilio di una figura esperta e indipendente. La circolare si sofferma sui presupposti di accesso, il ruolo dell’esperto, i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti, le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative, le possibili conclusioni del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia.
La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la gestione della crisi nell’ambito dei gruppi di imprese.
Per ciascun istituto il documento di prassi richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali per agevolarne anche l’applicazione ai casi concreti.
Composizione negoziata della crisi
Le misure premiali disposte dall’articolo 25-bis del Codice della crisi costituiscono l’elemento centrale della circolare. Sono tre, per legge, le agevolazioni:
- la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla sola misura legale dall’accettazione dell’incarico dell’esperto fino alla conclusione delle trattative;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni ‘da comunicazione’ il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza;
- la riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza, quando il percorso termina con un accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari.
Inoltre viene concessa la possibilità di pagare a rate, mensilmente, fino a 72 rate estensibili a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo.
Segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi
La seconda parte della circolare è dedicata alle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi, disciplinate dall’articolo 25-novies. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l’onere di avvisare l’imprenditore al superamento delle soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Come anticipato, tali segnalazioni non costituiscono l’avvio automatico di una procedura ma sollecitano l’imprenditore a valutare tempestivamente la situazione e ad assumere le iniziative necessarie prima che la situazione diventi irrecuperabile.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
La circolare contiene, inoltre, le istruzioni operative agli uffici in ordine al nuovo istituto del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per garantire al Fisco una valutazione informata e coerente, la circolare individua 3 possibili scenari collegati al rapporto tra il termine di adesione e la finestra di voto fissata dal tribunale:
- nell’ipotesi in cui il termine per aderire (90 giorni) scada anteriormente alla data di inizio del voto stabilita dal Tribunale, l’Agenzia soffrirebbe una limitazione al proprio diritto ad essere pienamente informata, posto che non potrebbe fruire delle relazioni commissariali. Si ritiene in tal caso, attesa l’assenza di pregiudizio collegata all’inutile decorso del termine di 90 giorni, che l’Agenzia possa esprimere il proprio voto, solo dopo l’esaurimento della fase del contraddittorio;
- il termine per aderire scade all’interno della finestra di voto stabilita dal tribunale. In tal caso si ritiene che l’ufficio possa esprimersi direttamente attraverso il voto nei modi e nei termini fissati dal tribunale;
- il termine per aderire scade successivamente alla chiusura della finestra di voto. Il tal caso si ritiene che sia possibile per l’Agenzia anticipare il voto, se l’istruttoria è semplice, oppure, in caso di istruttoria complessa, chiedere il rinvio del termine di voto, al fine di non veder compromesso il proprio ‘spatium decidendi’.
Scopo dei chiarimenti è quello di coordinare i tempi della procedura transattiva con quelli del procedimento di omologazione, assicurando che il voto del fisco sia il risultato di una valutazione pienamente informata della proposta formulata dal debitore.
Disposizioni relative ai gruppi di imprese
L’ultima parte della circolare è dedicata alle disposizioni relative ai gruppi di imprese di cui agli articoli 284 e seguenti del Codice. La circolare definisce il concetto di gruppo rinviando alla norma di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) dello stesso Codice. Fornisce chiarimenti sulla questione dell’autonomia delle masse attive e passive e si sofferma sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Calendario Fiscale
Le date importanti
01 Lug 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Lug 2026 (83)
1) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
4) Versamento 2 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
7) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
8) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
9) Versamento imposta sugli intrattenimenti
10) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
11) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
12) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
13) Versamento 2 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
14) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
15) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
16) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
17) Versamento 2 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
18) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
19) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
20) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
21) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
22) Versamento 2 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
23) Versamento 2 rata Irpef a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
24) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
25) Versamento 2 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
26) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
27) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
28) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
29) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
30) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
31) Soggetti IRES: versamento 2 rata della c.d. Tassa Etica
32) Soggetti IRPEF: versamento della 2 rata della c.d. Tassa Etica
33) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
34) Versamento 2 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
35) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
37) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
38) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
40) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
41) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
42) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
43) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
44) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
45) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
46) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
47) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
48) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
54) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
55) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
61) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
63) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
64) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
65) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
66) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2025
67) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
68) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
69) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
70) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
71) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
72) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2 rata del saldo IVA 2025
73) Versamento 2 rata del saldo IVA 2025
74) Soggetti Ires: versamento 2 rata a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
75) Società "di comodo": versamento 2 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
76) Versamento 2 rata Irap a titolo di primo acconto 2026 e saldo 2025
77) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2 rata dell'Irap a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026
78) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
79) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
80) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
81) Regime forfetario agevolato: versamento 2 rata imposta sostitutiva
82) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 2 rata del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
83)
20 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
4) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
5) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) IVAFE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
13) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata
14) IVA: versamento del saldo 2025
15) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
16) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
17) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
18) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
19) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
20) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
21) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
22) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
23) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
30 Lug 2026 (23)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
3) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
4) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
5) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
6) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
7) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
8) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
9) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
10) IVIE: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
11) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026
12) IVA: versamento del saldo 2025
13) Soggetti Ires: versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 dell'Ires
14) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
15) IRAP: versamento primo acconto 2026 e saldo 2025
16) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
17) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
18) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
19) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
20) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026
21) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
22) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
23) Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
31 Lug 2026 (5)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).
5) Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
Studio Associato Confor
Lo Studio Associato Confor S.r.l. nasce nel 2010 dalla scissione dello Studio Confor s.r.l., che opera sin dal 1987 con diversi professionisti, i quali, unendo le loro personali esperienze nei settori della consulenza societaria e aziendale, tributaria, finanziaria e nella gestione del personale dipendente, hanno dato vita ad una struttura completa, agile e dinamica che vanta un elevato grado di professionalità e dispone oggi delle più avanzate metodologie di lavoro e strumenti informatici.
Nel corso degli anni lo Studio Associato Confor S.r.l. ha ampliato i servizi e le attività di intervento strutturandosi in divisioni operative che, sebbene legate tra di loro, operano in distinti settori e garantiscono ai propri Clienti servizi altamente specializzati.
Dal 2010 ad oggi infatti, lo Studio Associato Confor S.r.l. ha sviluppato la struttura professionale iniziale, inserendo nel proprio organico collaboratori provenienti da esperienze pluriennali nei settori di competenza dello Studio.
Attualmente lo Staff dello Studio Associato Confor S.r.l. è composto da 12 addetti tra professionisti e collaboratori, che hanno maturato un’esperienza ventennale e trentennale nel settore dove operano, in particolare dello Staff fanno parte n° 3 Dott. Commercialisti iscritti nei relativi Albi Professionali e iscritti anche nel Registro dei Revisori dei Conti, e 9 collaboratori che ormai hanno maturato una notevole esperienza nel settore, per anni di pratica professionale.
La nostra Mission è quella di proporre al Cliente un servizio personalizzato ed insieme altamente professionale e competitivo, nonché fornire tutto l’apporto necessario per la realizzazione di progetti di crescita ed espansione aziendale, senza escludere la risoluzione delle problematiche lavorative che giornalmente ci vengono proposte.
Come opera lo studio
Lo Studio ha sede legale ed operativa a Roma, in Viale Caduti per la Resistenza, 711.
Lo Studio si avvale di una struttura di professionisti specializzati per materia che vantano una profonda conoscenza delle specifiche problematiche trattate, alla quale si aggiunge un continuo e costante lavoro di aggiornamento ed interscambio professionale, supportato dai migliori strumenti di lavoro esistenti sul mercato, al fine di individuare e porre in essere tutte quelle attività che possono generare risparmi fiscali o agevolazioni finanziarie
Ogni membro dello Studio è investito della responsabilità di seguire tutte le problematiche relative al singolo Cliente, con l’unico obiettivo di fornirgli tutta l’assistenza richiesta e necessaria alla risoluzione delle diverse problematiche.
PROFESSIONISTI
Dott. Rino Quartarone – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott. Luca Gullì – Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Antonella Canali – Commercialista e Revisore dei Conti
COLLABORATORI
Rag. Francesca Muzi – Addetta amministrazione e contabilità
Rag. Marina Felicissimo – Addetta alla contabilità
Rag. Lorena Di Matteo – Addetta alla contabilità
Rag. Sonia Zedde – Addetta alla contabilità
Rag. Mario Palombi – Addetto alla contabilità
Rag. Silvia Di Giuseppe – Addetta alla contabilità
Rag. Federica Caselli – Addetta alla contabilità
Rag. Valentina Roisecco – Addetta alla segreteria
Rag. Simona Alfonzi – Addetta alla contabilità
Siamo specializzati in
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza in materia di diritto societario e amministrativo.
Tale attività si realizza attraverso l’individuazione della forma societaria più opportuna per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la consulenza in materia di diritto societario con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla normale attività sociale (cariche amministrative, collegi sindacali, rapporti tra soci, rapporti tra soci e società, bilanci di esercizio e periodici) nonché l’assistenza amministrativa e contrattuale.
Lo Studio offre quindi piena assistenza nelle operazioni di gestione d’azienda, con particolare riferimento alle procedure di contabilità, d’amministrazione, di predisposizione di bilanci, di budget, di dichiarazioni fiscali in genere.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. è in grado di offrire la propria assistenza in tutte le attività di organizzazione e riorganizzane aziendale realizzate tramite l’analisi, la progettazione e la realizzazione di operazioni di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti, scorporo ed acquisizione.
Tale forma di consulenza ed assistenza, copre quindi tutte le operazioni di costituzione, trasformazione, fusione, scissione e ricomposizione di società. L’acquisizione e la cessazione di aziende, di rami di aziende, di marchi, di licenze, di partecipazioni e nella realizzazione di joint – ventures per le imprese industriali, commerciali, finanziarie e servizi.
Lo Studio Associato Confor S.r.l. presta assistenza fiscale relativamente a tutti i settori delle imposte dirette ed indirette, con valenza nazionale.
Lo Studio valuta tutte le politiche aziendali che possono avere un riflesso fiscale, come gli investimenti, le assunzioni di personale, le collaborazioni esterne, il ricorso all’indebitamento, i finanziamenti agevolati, ecc…, al fine di ottenere, nell’ambito degli obiettivi aziendali, la minimizzazione del carico fiscale nel rispetto della legge.
I professionisti dello Studio Associato Confor S.r.l. hanno maturato un’ottima conoscenza in tema di fiscalità.
L’attività si concretizza prevalentemente nell’individuazione della migliore struttura societaria per soggetti giuridici nazionali, finalizzata alla minimizzazione del prelievo fiscale complessivo sul reddito prodotto.
Lo Studio è altresì in grado di assistere la propria clientela rappresentata da persone fisiche in tutte le problematiche di natura fiscale, delle dichiarazioni di successione e più in generale nella pianificazione fiscale dei patrimoni familiari.
Lo Studio si occupa di consulenza del lavoro, occupandosi di tutti i settori del diritto del lavoro nazionale, della previdenza sociale, e dell’amministrazione del personale attraverso la gestione delle risorse umane, pratiche amministrative del personale, gestione del rapporto di lavoro dipendente ed autonomo e di tutte le altre attività di natura lavoristica.
L’assistenza nella gestione del personale prevede quindi l’applicazione di contratti di lavoro, la predisposizione e l’elaborazione di buste paga e degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’assistenza e la consulenza del contenzioso contributivo e del lavoro.
Tale attività si orienta essenzialmente allo studio di soluzioni ai problemi organizzativi e di gestione dell’impresa ed in particolare alla realizzazione di:
- sistemi di pianificazione e programmazione aziendale;
- sistemi organizzativi complessi;
- sistemi di controllo di gestione;
- procedure e tecniche gestionali.
L’attività dello Studio Associato Confor S.r.l. in questo campo si pone l’obiettivo di rispondere al concreto bisogno di consulenza ed indirizzo in materia di incentivi alle imprese, analizzando, in relazione alle singole esigenze aziendali, le possibili forme di finanziamento agevolato finalizzate alla nascita di nuove imprese, alla crescita degli investimenti, all’attività di ricerca ed innovazione tecnologica.
Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la predisposizione di domande di ammissione alle agevolazioni al fine di consentire alla propria clientela indirizzata a vari obiettivi (ricerca ed innovazione tecnologica, impianti ed ampliamenti, nuove imprese, ambiente, penetrazione commerciale e insediamenti produttivi all’estero, ecc…) di orientarsi tra le molteplici opportunità di fonte diversa (nazionale, regionale) caratterizzate da interventi diversi (finanziamenti a tasso agevolato, crediti d’imposta, ecc…).
All’attività primaria legata alla consulenza e pratica commerciale, alla gestione della contabilità, all’elaborazione delle buste paga e alla risoluzione di controversie tributarie, lo Studio ha affiancato altre attività collegate e correlate quali, prima fra tutte, l’assistenza in sede presso i clienti per l’impostazione amministrativa e fiscale delle procedure interne, tramite addestramento del personale o attraverso lo studio di soluzioni personalizzate, diversificate in ragione delle esigenze dei vari clienti, in taluni casi intervenendo nelle procedure e quindi nei sistemi informatici dei clienti, anche con l’utilizzo di pacchetti applicativi già collaudati ed in uso presso le nostre sedi, fornendo come valore aggiunto un veloce ed efficace addestramento del personale del cliente impiegato, oltre che un’assistenza on – line al cliente attraverso i nostri collaboratori.
Circolari dello Studio
Il cliente
La nostra attenzione è rivolta alla “formazione” del Cliente, attraverso l’aggiornamento periodico sulle principali novità fiscali mediante comunicazione verbale (consulenza) o scritta (e–mail, circolari, social, ecc…).
Lo Studio è inoltre costantemente impegnato in un’attività di analisi, in particolare attraverso:
- la pianificazione degli investimenti, con particolare riferimento all’analisi delle agevolazioni finanziarie e fiscali;
- la consulenza societaria ed amministrativa, con particolare attenzione all’ottimizzazione del prelievo fiscale ed alla migliore organizzazione della struttura societaria;
- la consulenza su finanziamenti agevolati, al fine di ottenere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti riguardanti ricerca ed innovazione tecnologica, realizzazione di impianti, ampliamenti, nuove imprese, ambiente, internazionalizzazione, ecc…;
- l’assistenza fiscale continuativa in materia di imposte dirette ed indirette mediante pareri scritti, telefonici, via e–mail e via social (su IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Imposta di registro, ecc…);
- l’assistenza nella predisposizione del bilancio e delle dichiarazione dei redditi facendo particolare attenzione alle agevolazioni fiscali previste per lo specifico settore di attività e localizzazione dell’azienda;
- l’assistenza e la rappresentanza di fronte alle Commissioni tributarie al fine di risolvere controversie tributaria e fiscali o al fine di tutelare il contribuente di fronte alle richieste errate di imposte e tasse da parte dell’Erario;
- l’assistenza presso gli uffici finanziari, al fine di sanare eventuali irregolarità commesse usufruendo delle varie possibilita’ che vengono di volta in volta proposte (sanatorie irregolarità formali, conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, ravvedimento operoso, rottamazioni, concordati, ecc.).
